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S T A T U T O

 

ARTICOLO 1

E’ costituita l’Associazione Mediterranea Piccole Imprese di Messina in sigla “A.M.P.I.- Impresa Italia” con sede in Provincia Messina.

L' A.M.P.I.- Impresa Italia è un' associazione di imprese e titolari di imprese rappresenta ed associa i lavoratori autonomi e le imprese artigianali, commerciali, industriali e dei servizi ed agricole , i consorzi e le cooperative ed i relativi loro soci, le piccole e medie imprese ,le imprese sociali , le associazioni , le Onlus, le persone fisiche ed i pensionati dell’area del Mar Mediterraneo .

L'A.M.P.I.- Impresa Italia è un'associazione senza scopo di lucro.

L' “A.M.P.I. – Impresa Italia” è un articolazione territoriale di A.M.P.I.

ARTICOLO 2

L’A.M.P.I. – Impresa Italia ha sede in Santa Teresa di Riva Via R. Margherita n. 30.

L’associazione può istituire e sopprimere sedi in tutto il territorio della provincia di Messina, nonché in Italia ed all’estero ove vi sono imprese e lavoratori italiani e/o d’origine italiana .

La sede sociale potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Direttivo , da ratificarsi nella prima Assemblea dei soci successiva a tale deliberazione.

ARTICOLO 3

La durata dell’associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

L'A.M.P.I. – Impresa Italia nella propria autonoma responsabilità, si propone di realizzare gli scopi istituzionali, in Italia ed all’estero, attraverso la rappresentanza, la promozione delle categorie, la formazione, l’azione sociale e l’organizzazione dei servizi, in particolare mediante:

  1. la rappresentanza sindacale degli associati, tutelandone gli interessi in tutte le sedi;

  2. la promozione dell’attività di formazione dei lavoratori autonomi e degli imprenditori, a tutela dei valori morali, civili e per la qualificazione;

  3. la promozione e l’organizzazione di un Centro Studi rappresentativo del mondo economico, delle imprese, e dei lavoratori autonomi dell’area del Mar Mediterraneo per l’elaborazione di progetti, anche legislativi, per l’esame delle proposte governative, parlamentari, sindacali e la formazione di rilievi e controproposte, per promuovere interviste, conferenze e tavole rotonde sulle varie problematiche di un Comitato Scientifico esprimente pareri e formulante proposte al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea Nazionale, particolarmente per l’attività di promozione e di studio dell’Associazione;

  4. la rappresentanza e tutela dei lavoratori autonomi e delle imprese , nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche, sociali, economiche a livello nazionale ed internazionale intervenendo anche attraverso le proprie organizzazioni territoriali e di settore per garantire la tutela e rappresentanza a tutti i livelli. A tal fine saranno coordinate le iniziative delle proprie organizzazioni territoriali e di settore e saranno stabilite in piena collaborazione ed intesa con queste, indirizzi nazionali, ciò allo scopo di garantire la direzione nazionale unitaria dell’azione sindacale e di rappresentanza;

  5. la stipula, anche attraverso organizzazioni di settore, di accordi e contratti collettivi di lavoro fornendo la relativa assistenza alle associazioni territoriali e di settore interessato;

  6. la preparazione dei lavoratori autonomi e degli operatori delle imprese per una partecipazione responsabile nell’organismo di democrazia di base ai vari livelli e nelle rappresentanze di categoria e mestieri;

  7. l’assistenza sociale e previdenziale di Patronato in Italia ed all’estero, anche in convenzione;

  8. la rappresentanza, l’assistenza e la consulenza di ogni aspetto dell’attività aziendale anche sotto i profili: contabile, amministrativo, legale, tecnico, tributario-fiscale, assicurativo-finanziario, sindacale, di consulenza del lavoro, dell’ambiente, la costituzione e la promozione di agenzie per l’impiego secondo le norme vigenti, in attuazione del disposto di cui all’art.78 della Legge n. 413 del 30.12.1991 e successive modificazioni, potrà promuovere l’istituzione di Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (C.A.F.), e di Centri di Assistenza Agricola , anche in convenzione;

  9. la promozione di accordi e di iniziative nazionali ed internazionali con particolare riguardo dei programmi e delle azioni della U.E. nell’interesse delle imprese, l’assunzione di iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese, a potenziare la loro produttività ed a favorire il collocamento del loro prodotto sul mercato; potrà aderire a partneriati con Enti pubblici e privati per la progettazione e gestione di progetti a finanziamento della U.E. , dello Stato , delle Regioni , Province etc , ovvero di altri Organismi Pubblici e Privati .

  10. la promozione dell’associazionismo delle imprese anche al fine di una loro più qualificata presenza sul mercato;

  11. la promozione ed assistenza alla creazione di nuove imprese con azioni specifiche, anche nel quadro degli appositi programmi della U.E.;

  12. l’istruzione, la ricerca e la formazione professionale dei lavoratori autonomi e degli imprenditori della piccola impresa, degli apprendisti,dei loro dipendenti e di quanti operano nelle imprese, o che intendano inserirsi nelle attività menzionate, nonché la formazione in generale dei propri operatori e rappresentanti ai vari livelli; la formazione permanente , lungo tutto l’arco della vita , sia per gli iscritti che per i loro familiari ; potrà svolgere inoltre attività di promozione sociale.

  13. la costituzione, il potenziamento e l’organizzazione anche sindacale di organismi economici, cooperativistici ,mutualistici,e consortili;

  14. la promozione di attività di aggregazione sociale, ricreativa, del tempo libero e del turismo dei propri associati e dei loro familiari anche mediante l’organizzazione sul territorio di circoli ricreativi e culturali di enti e società; potrà organizzare centri di promozione sociale ed attività umanitarie;

  15. la promozione di iniziative anche in collaborazione con enti ed organismi, tecnici e di rappresentanza, operanti nel settore lavoro autonomo e delle imprese con particolare riferimento a quelli che si richiamano statutariamente ai principi della A.M.P.I. – Impresa Italia e che si riconoscono operativamente nella comune visione dei problemi professionali dei lavoratori autonomi e delle imprese operanti sul mercato.

  16. Ogni altra attività che sia utile e conducente per il raggiungimento degli scopi sociali.

Per il raggiungimento degli scopi e dei compiti di cui al presente articolo, l' A.M.P.I. – Impresa Italia può costituire le strutture organizzative idonee, compiere le relative operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, assumere la partecipazione e promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni, od enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il concorso di propri mezzi finanziari e patrimoniali.

Spetta all' A.M.P.I. – Impresa Italia designare o nominare propri rappresentanti o delegati in consessi,enti,organismi o commissioni presso i quali la rappresentanza degli interessi generali dei lavoratori autonomi e delle imprese sia richiesta ed ammessa. Quando tali nomine siano di specifica competenza di associazioni aderenti esse devono essere concordate con la Presidenza Nazionale.


 

ARTICOLO 5

Possono essere ammessi come soci i lavoratori autonomi e le imprese artigianali, commerciali, industriali e di servizi ed agricole , i consorzi e le cooperative ed i relativi loro soci, le persone fisiche ed i pensionati , le piccole e medie imprese , purché rientranti nell’accezione di piccola e media impresa così, come definita con il decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, in data 18 settembre 1997, attestante essere tali le imprese che:

  • hanno meno di 250 dipendenti;

  • hanno un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di Euro, oppure un totale in bilancio annuo non superiore a 27 milioni di Euro.

Possono essere soci i pensionati di tutte le categorie e settori pubblici e privati.

Possono essere soci altresì le imprese sociali , le associazioni no – profit e le Onlus .

Gli associati si distinguono in quattro categorie:

Sono soci fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione.

Sono soci ordinari : tutti quelli, persone fisiche o giuridiche, associazioni ed enti che condividono le finalità dell’associazione.

Sono soci sostenitori: coloro che condividendo gli scopi della associazione vogliono testimoniare la loro solidarietà mediante contribuzione economica.

Sono soci onorari: senza diritto di voto le persone fisiche invitate a far parte dell’associazione per particolari meriti professionali o scientifici.

Chi intende diventare socio deve presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta dall’interessato o dal legale rappresentante, contenente le generalità, il domicilio, l’oggetto dell’attività svolta ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovuta per legge o per statuto o richiesta dall'A.M.P.I. – Impresa Italia in via generale.

Il socio è tenuto ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali ed a favorire in ogni modo gli interessi dell’associazione.

In caso di morte del socio, il rapporto sociale continua con gli eredi del defunto e l’opponibilità all’associazione del trasferimento della quota è condizionata all’adempimento della formalità dello statuto.

In caso di più eredi questi dovranno delegare uno di essi quali rappresentante comune.

La qualifica di socio ordinario è subordinata all’accoglimento, inappellabile ed insindacabile del Consiglio Direttivo, della domanda opportunamente documentata, di iscrizione all’associazione.

Le decisioni del Consiglio Direttivo in merito non sono motivate e la documentazione richiesta a corredo della domanda di ammissione potrà essere suscettibile di variazione ad insindacabile giudizio del Consiglio stesso che verificherà la sussistenza dei requisiti al termine di ogni anno solare.

Le iscrizioni decorrono dal giorno in cui la domanda è accolta.

Le quote sociali sono dovute per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dell’associato.

L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Il rapporto associativo può cessare:

  1. per dimissioni , per le quali è obbligatoria la comunicazione in forma scritta almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno solare;

  2. per cessazione dell’attività per la quale è obbligatoria la comunicazione in forma scritta entro i tre mesi dall’evento;

  3. per espulsione;

In nessun caso gli associati avranno diritto al rimborso delle quote associative pagate.


 

ARTICOLO 6


 

L’associazione è amministrativamente, finanziariamente e contabilmente autonoma.

Il patrimonio dell’associazione è costituito:

  1. quote e contributi degli associati;

  2. da beni mobili,immobili,eredità, donazioni e legati;

  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

  4. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

  9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale;

  10. dal fondo di riserva;

  11. da redditi patrimoniali;

Il capitale dell’associazione è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote del valore

nominale non inferiore a € 25,00 ( venticinque/00) euro cadauna, né superiore a € 500,00 (cinquecento/00) euro.

Le somme versate per le quote associative non sono rimborsabili in nessun caso, non sono trasmissibili a terzi, non sono rivalutabili.

E’ vietata qualsiasi forma diretta ed indiretta di distribuzione di eventuali utili e avanzi di gestione.

L’eventuale avanzo di gestione è reinvestito obbligatoriamente a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

In caso di scioglimento l’associazione, estinte tutte le passività, si obbliga a devolvere l’eventuale

attivo netto a favore di altre associazioni aventi analoghe finalità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 7

L’esercizio decorre dal primo di gennaio al trentuno di dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo, lo stato patrimoniale e il rendiconto finanziario ed economico elaborati dal Consiglio Direttivo sarà depositato presso la sede dell’associazione entro il trenta aprile di ogni anno solare successivo ,il bilancio preventivo sarà depositato entro il trenta novembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e preventivo saranno a disposizione degli associati che ne potranno avere copia.

ARTICOLO 8

Sono organi dell’associazione: a) l’Assemblea , b) il Consiglio Direttivo , c) il Presidente

d) il Collegio dei Revisori dei Conti , e) il Collegio dei Probi Viri.

ARTICOLO 9

L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’associazione.

L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E’ di competenza dell’assemblea ordinaria :

  1. stabilire le linee di strategia politica,di programma e di indirizzo dell'A.M.P.I. – Impresa Italia;

  2. approvare il bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;

  3. stabilire su proposta del Consiglio Direttivo l’importo della quota associativa;

  4. deliberare su ogni altro punto all’ordine del giorno;

  5. eleggere ogni 5 (cinque) anni in apposite sedute il Presidente ,il Consiglio Direttivo,il Collegio dei Revisori dei Conti,il Collegio dei Probiviri;

  6. deliberare sulle modifiche dello statuto;

  7. deliberare sullo scioglimento dell’associazione e sulla nomina dei liquidatori;

L’assemblea è convocata dal Presidente con avviso esposto presso le sedi sociali almeno una volta l’anno con preavviso di trenta giorni.

L’assemblea è presieduta dal Presidente e in mancanza dal consigliere più anziano ;il Presidente nomina fra i soci il segretario dell’assemblea.

Hanno diritto al voto tutti gli associati in regola col versamento della quota associativa ed iscritti al Libro dei soci presso la sede Nazionale da almeno quattro mesi.

Ogni socio può detenere al massimo una delega che va consegnata al Presidente prima dell’inizio dell’assemblea.

Le votazioni si effettuano a voto palese.

L’assemblea è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto in prima convocazione; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

L’assemblea può essere convocata in seduta straordinaria con le stesse modalità dell’assemblea

ordinaria tutte le volte che ne faccia richiesta almeno un quinto degli associati, tutte le volte che il consiglio direttivo le reputi necessario,tutte le volte che il Collegio dei Revisori o dei Probi Viri ne facciano richiesta. L’assemblea straordinaria è valida se sono rispettate le regole dell’assemblea ordinaria.

ARTICOLO 10

Il Consiglio Direttivo è composto da tre o cinque o sette membri compreso il presidente scelti tra gli associati . E’ di competenza del Consiglio Direttivo deliberare in merito all’organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari anche mediante la costituzione di appositi enti e società su proposta del presidente e in attuazione delle decisioni dell’assemblea.

Il Consiglio è validamente costituito quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato mensilmente dal presidente.


 

ARTICOLO 11

Il Presidente rappresenta la sintesi dell’associazione,ne esprime e garantisce le caratteristiche peculiari ed ha la responsabilità dell’attuazione delle scelte politiche.

Il Presidente presiede gli organi ed è il rappresentante legale dell’associazione;egli è investito di tutti i più ampi poteri,potrà conferire idonee procure ad altri dallo stesso all’uopo designati.

In caso di assenza o di impedimento il consigliere più anziano può sostituirlo solo se espressamente delegato con idonea procura. Il Presidente stabilisce gli ordini del giorno delle Assemblee e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può deliberare specifici rapporti di adesione con altre organizzazioni nell’ambito di una propria autonomia giuridica ed organizzativa.

ARTICOLO 12

Il Collegio dei Revisori dei conti in numero di tre persone è presieduto da un iscritto all’Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.

Il Collegio ha l’obbligo di vigilare sulla corretta gestione amministrativa e contabile dell’associazione. Il presidente del collegio dei revisori dei conti riferisce in assemblea dell’andamento della gestione economica finanziaria dell’associazione.

ARTICOLO 13

Il Collegio dei Probi Viri in numero di tre persone è presieduto da un giurista .

Il Collegio dei Probi Viri approva il proprio regolamento interno nella sua prima seduta e ha il compito di decidere su istanza di ogni interessato, in punto della sola legittimità in ordine al rispetto

delle norme statutarie e regolamentari da parte degli organi dell' A.M.P.I. – Impresa Italia

ARTICOLO 14

L’associato o il dirigente che violi i propri doveri verso l’associazione o non osservi gli obblighi derivanti dal presente statuto incorre nelle seguenti sanzioni:

a)biasimo scritto;

b)destituzione dalla carica;

c) sospensione da uno a sei mesi dall’esercizio delle facoltà di associato o dirigente;

d) espulsione dall’associazione;

Compete al Consiglio Direttivo assumere le decisioni di cui sopra;contro tali decisioni è possibile

presentare ricorso entro 30 giorni al Collegio dei Probi Viri il quale esamina tutti i casi disciplinari.

ARTICOLO 15

La associazione è articolata sul territorio della provincia di Messina L'A.M.P.I. – Impresa Italia è amministrativamente, finanziariamente e contabilmente autonoma, adotta un proprio statuto che recepisce lo statuto nazionale. Potrà tuttavia aprire altre sedi in Italia ed all’estero per il raggiungimento dei propri scopi sociali e per assistere i soci e le imprese aderenti .

ARTICOLO 16

Tutte le cariche previste e scaturenti dal presente statuto sono elettive e non danno diritto ad alcun compenso,salvo il rimborso delle spese sostenute, autorizzate e regolarmente documentate.

ARTICOLO 17

Alla registrazione del presente atto ed in prima attuazione si stabiliscono le sottoelencate norme

in deroga al presente statuto che cesseranno all’effettuarsi della prima assemblea quinquennale:

  1. sino alla prima assemblea quinquennale la presidenza potrà apportare le richieste modifiche

al presente statuto sottoponendole alla ratifica del Consiglio Direttivo.

  1. in prima attuazione e fino alla prima assemblea quinquennale le nomine del presente statuto sono effettuate dai comparenti.

ARTICOLO 18

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.