Il nuovo formato della patente di guida vale
come documento di riconoscimento.
L’identità
personale deve essere dimostrata con
la Carta di identità, che è una
certificazione di una qualità personale
-l’identità personale, appunto-, oppure con
titolo equipollente, quando la legge lo
consente.In ordine alla patente di guida
ci sono state varie interpretazioni sulla
validità della stessa come documento utile a
riconoscere la persona, soprattutto da quando la
patente non è più rilasciata dalle prefetture,
ma dagli uffici del Dipartimento Trasporti
Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti.
Tuttavia, con il DPR n. 445 del 2000 si è voluto
raccogliere e coordinare le numerose
disposizioni che si sono succedute nel tempo in
materia di equipollenza tra i vari documenti di
riconoscimento e la Carta d’identità, con lo
scopo di favorirne un’interpretazione univoca.
Infatti, tale Decreto, all’art. 35, comma 2,
stabilisce: "Sono
equipollenti alla carta d’identità: il
passaporto, la patente di guida, la patente
nautica, il libretto di pensione, il patentino
di abilitazione alla conduzione di impianti
termici, il porto d’armi, le tessere di
riconoscimento, purché munite di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente,
rilasciate da un’amministrazione dello Stato".
Anche la patente di guida nel nuovo formato card
deve essere compresa tra i documenti di
riconoscimento così come espressamente previsto
dall’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000,
considerato che in esso è stabilita la validità
di ogni documento rilasciato da
un’amministrazione dello Stato che contenga una
foto del titolare. Tale è la nuova patente
magnetica, che ha la foto del possessore ed è
rilasciata dal Dipartimento Trasporti Terrestri
del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, come chiarito dall’Ufficio Studi del
Ministero dell’Interno con parere n. M/2413/8
del 14/3/2000. |