S T A T U T O
ARTICOLO 1
E’ costituita
l’Associazione Mediterranea Piccole Imprese di Messina in
sigla “A.M.P.I.- Impresa Italia” con sede in Provincia
Messina.
L' A.M.P.I.-
Impresa Italia è un' associazione di imprese e titolari di
imprese rappresenta ed associa i lavoratori autonomi e le
imprese artigianali, commerciali, industriali e dei servizi
ed agricole , i consorzi e le cooperative ed i relativi loro
soci, le piccole e medie imprese ,le imprese sociali , le
associazioni , le Onlus, le persone fisiche ed i pensionati
dell’area del Mar Mediterraneo .
L'A.M.P.I.-
Impresa Italia è un'associazione senza scopo di lucro.
L' “A.M.P.I. –
Impresa Italia” è un articolazione territoriale di A.M.P.I.
ARTICOLO 2
L’A.M.P.I. –
Impresa Italia ha sede in Santa Teresa di Riva Via R.
Margherita n. 30.
L’associazione
può istituire e sopprimere sedi in tutto il territorio della
provincia di Messina, nonché in Italia ed all’estero ove vi
sono imprese e lavoratori italiani e/o d’origine italiana .
La sede sociale
potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio
Direttivo , da ratificarsi nella prima Assemblea dei soci
successiva a tale deliberazione.
ARTICOLO 3
La durata
dell’associazione è illimitata.
ARTICOLO 4
L'A.M.P.I. –
Impresa Italia nella propria autonoma responsabilità, si
propone di realizzare gli scopi istituzionali, in Italia ed
all’estero, attraverso la rappresentanza, la promozione
delle categorie, la formazione, l’azione sociale e
l’organizzazione dei servizi, in particolare mediante:
-
la
rappresentanza sindacale degli associati, tutelandone
gli interessi in tutte le sedi;
-
la
promozione dell’attività di formazione dei lavoratori
autonomi e degli imprenditori, a tutela dei valori
morali, civili e per la qualificazione;
-
la
promozione e l’organizzazione di un Centro Studi
rappresentativo del mondo economico, delle imprese, e
dei lavoratori autonomi dell’area del Mar Mediterraneo
per l’elaborazione di progetti, anche legislativi, per
l’esame delle proposte governative, parlamentari,
sindacali e la formazione di rilievi e controproposte,
per promuovere interviste, conferenze e tavole rotonde
sulle varie problematiche di un Comitato Scientifico
esprimente pareri e formulante proposte al Consiglio
Direttivo ed all’Assemblea Nazionale, particolarmente
per l’attività di promozione e di studio
dell’Associazione;
-
la
rappresentanza e tutela dei lavoratori autonomi e delle
imprese , nei rapporti con le istituzioni pubbliche e
private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni
politiche, sociali, economiche a livello nazionale ed
internazionale intervenendo anche attraverso le proprie
organizzazioni territoriali e di settore per garantire
la tutela e rappresentanza a tutti i livelli. A tal fine
saranno coordinate le iniziative delle proprie
organizzazioni territoriali e di settore e saranno
stabilite in piena collaborazione ed intesa con queste,
indirizzi nazionali, ciò allo scopo di garantire la
direzione nazionale unitaria dell’azione sindacale e di
rappresentanza;
-
la stipula,
anche attraverso organizzazioni di settore, di accordi e
contratti collettivi di lavoro fornendo la relativa
assistenza alle associazioni territoriali e di settore
interessato;
-
la
preparazione dei lavoratori autonomi e degli operatori
delle imprese per una partecipazione responsabile
nell’organismo di democrazia di base ai vari livelli e
nelle rappresentanze di categoria e mestieri;
-
l’assistenza
sociale e previdenziale di Patronato in Italia ed
all’estero, anche in convenzione;
-
la
rappresentanza, l’assistenza e la consulenza di ogni
aspetto dell’attività aziendale anche sotto i profili:
contabile, amministrativo, legale, tecnico,
tributario-fiscale, assicurativo-finanziario, sindacale,
di consulenza del lavoro, dell’ambiente, la costituzione
e la promozione di agenzie per l’impiego secondo le
norme vigenti, in attuazione del disposto di cui
all’art.78 della Legge n. 413 del 30.12.1991 e
successive modificazioni, potrà promuovere l’istituzione
di Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (C.A.F.), e
di Centri di Assistenza Agricola , anche in convenzione;
-
la
promozione di accordi e di iniziative nazionali ed
internazionali con particolare riguardo dei programmi e
delle azioni della U.E. nell’interesse delle imprese,
l’assunzione di iniziative atte ad ammodernare e
sviluppare le imprese, a potenziare la loro produttività
ed a favorire il collocamento del loro prodotto sul
mercato; potrà aderire a partneriati con Enti pubblici e
privati per la progettazione e gestione di progetti a
finanziamento della U.E. , dello Stato , delle Regioni ,
Province etc , ovvero di altri Organismi Pubblici e
Privati .
-
la
promozione dell’associazionismo delle imprese anche al
fine di una loro più qualificata presenza sul mercato;
-
la
promozione ed assistenza alla creazione di nuove imprese
con azioni specifiche, anche nel quadro degli appositi
programmi della U.E.;
-
l’istruzione, la ricerca e la formazione professionale
dei lavoratori autonomi e degli imprenditori della
piccola impresa, degli apprendisti,dei loro dipendenti e
di quanti operano nelle imprese, o che intendano
inserirsi nelle attività menzionate, nonché la
formazione in generale dei propri operatori e
rappresentanti ai vari livelli; la formazione permanente
, lungo tutto l’arco della vita , sia per gli iscritti
che per i loro familiari ; potrà svolgere inoltre
attività di promozione sociale.
-
la
costituzione, il potenziamento e l’organizzazione anche
sindacale di organismi economici, cooperativistici
,mutualistici,e consortili;
-
la
promozione di attività di aggregazione sociale,
ricreativa, del tempo libero e del turismo dei propri
associati e dei loro familiari anche mediante
l’organizzazione sul territorio di circoli ricreativi e
culturali di enti e società; potrà organizzare centri di
promozione sociale ed attività umanitarie;
-
la
promozione di iniziative anche in collaborazione con
enti ed organismi, tecnici e di rappresentanza, operanti
nel settore lavoro autonomo e delle imprese con
particolare riferimento a quelli che si richiamano
statutariamente ai principi della A.M.P.I. – Impresa
Italia e che si riconoscono operativamente nella comune
visione dei problemi professionali dei lavoratori
autonomi e delle imprese operanti sul mercato.
-
Ogni altra
attività che sia utile e conducente per il
raggiungimento degli scopi sociali.
Per il
raggiungimento degli scopi e dei compiti di cui al presente
articolo, l' A.M.P.I. – Impresa Italia può costituire le
strutture organizzative idonee, compiere le relative
operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, assumere
la partecipazione e promuovere la costituzione di istituti,
società, associazioni, od enti di qualsiasi natura
giuridica, anche mediante il concorso di propri mezzi
finanziari e patrimoniali.
Spetta all'
A.M.P.I. – Impresa Italia designare o nominare propri
rappresentanti o delegati in consessi,enti,organismi o
commissioni presso i quali la rappresentanza degli interessi
generali dei lavoratori autonomi e delle imprese sia
richiesta ed ammessa. Quando tali nomine siano di specifica
competenza di associazioni aderenti esse devono essere
concordate con la Presidenza Nazionale.
ARTICOLO 5
Possono essere
ammessi come soci i lavoratori autonomi e le imprese
artigianali, commerciali, industriali e di servizi ed
agricole , i consorzi e le cooperative ed i relativi loro
soci, le persone fisiche ed i pensionati , le piccole e
medie imprese , purché rientranti nell’accezione di piccola
e media impresa così, come definita con il decreto del
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
in data 18 settembre 1997, attestante essere tali le imprese
che:
Possono essere
soci i pensionati di tutte le categorie e settori pubblici e
privati.
Possono essere
soci altresì le imprese sociali , le associazioni no –
profit e le Onlus .
Gli associati si
distinguono in quattro categorie:
Sono soci
fondatori: quelli che hanno partecipato alla
costituzione dell’associazione.
Sono soci
ordinari : tutti quelli, persone fisiche o giuridiche,
associazioni ed enti che condividono le finalità
dell’associazione.
Sono soci
sostenitori: coloro che condividendo gli scopi della
associazione vogliono testimoniare la loro solidarietà
mediante contribuzione economica.
Sono soci
onorari: senza diritto di voto le persone fisiche
invitate a far parte dell’associazione per particolari
meriti professionali o scientifici.
Chi intende
diventare socio deve presentare al Consiglio Direttivo
domanda scritta dall’interessato o dal legale
rappresentante, contenente le generalità, il domicilio,
l’oggetto dell’attività svolta ed ogni altra informazione
e/o dichiarazione dovuta per legge o per statuto o richiesta
dall'A.M.P.I. – Impresa Italia in via generale.
Il socio è
tenuto ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le
deliberazioni sociali ed a favorire in ogni modo gli
interessi dell’associazione.
In caso di morte
del socio, il rapporto sociale continua con gli eredi del
defunto e l’opponibilità all’associazione del trasferimento
della quota è condizionata all’adempimento della formalità
dello statuto.
In caso di più
eredi questi dovranno delegare uno di essi quali
rappresentante comune.
La qualifica di
socio ordinario è subordinata all’accoglimento,
inappellabile ed insindacabile del Consiglio Direttivo,
della domanda opportunamente documentata, di iscrizione
all’associazione.
Le decisioni
del Consiglio Direttivo in merito non sono motivate e la
documentazione richiesta a corredo della domanda di
ammissione potrà essere suscettibile di variazione ad
insindacabile giudizio del Consiglio stesso che verificherà
la sussistenza dei requisiti al termine di ogni anno solare.
Le iscrizioni
decorrono dal giorno in cui la domanda è accolta.
Le quote sociali
sono dovute per tutto l’anno solare in corso qualunque sia
il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dell’associato.
L’appartenenza
all’associazione ha carattere libero e volontario, ma
impegna gli aderenti al rispetto delle deliberazioni prese
dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze
statutarie.
Il rapporto
associativo può cessare:
-
per
dimissioni , per le quali è obbligatoria la
comunicazione in forma scritta almeno tre mesi prima
della scadenza dell’anno solare;
-
per
cessazione dell’attività per la quale è obbligatoria la
comunicazione in forma scritta entro i tre mesi
dall’evento;
-
per
espulsione;
In nessun caso
gli associati avranno diritto al rimborso delle quote
associative pagate.
ARTICOLO 6
L’associazione è
amministrativamente, finanziariamente e contabilmente
autonoma.
Il patrimonio
dell’associazione è costituito:
-
quote e
contributi degli associati;
-
da beni
mobili,immobili,eredità, donazioni e legati;
-
contributi
dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o
istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di
specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito
dei fini statutari;
-
contributi
dell’Unione europea e di organismi internazionali;
-
entrate
derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
-
proventi
delle cessioni di beni e servizi agli associati e a
terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività
economiche di natura commerciale, artigianale o
agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e
comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;
-
erogazioni
liberali degli associati e dei terzi;
-
entrate
derivanti da iniziative promozionali finalizzate al
proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni
anche a premi;
-
altre
entrate compatibili con le finalità sociali
dell’associazionismo di promozione sociale;
-
dal fondo di
riserva;
-
da redditi
patrimoniali;
Il capitale
dell’associazione è variabile ed è costituito da un numero
illimitato di quote del valore
nominale non
inferiore a € 25,00 ( venticinque/00) euro cadauna, né
superiore a € 500,00 (cinquecento/00) euro.
Le somme versate
per le quote associative non sono rimborsabili in nessun
caso, non sono trasmissibili a terzi, non sono rivalutabili.
E’ vietata
qualsiasi forma diretta ed indiretta di distribuzione di
eventuali utili e avanzi di gestione.
L’eventuale
avanzo di gestione è reinvestito obbligatoriamente a favore
di attività istituzionali statutariamente previste.
In caso di
scioglimento l’associazione, estinte tutte le passività, si
obbliga a devolvere l’eventuale
attivo netto a
favore di altre associazioni aventi analoghe finalità salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 7
L’esercizio
decorre dal primo di gennaio al trentuno di dicembre di ogni
anno. Il bilancio consuntivo, lo stato patrimoniale e il
rendiconto finanziario ed economico elaborati dal Consiglio
Direttivo sarà depositato presso la sede dell’associazione
entro il trenta aprile di ogni anno solare successivo ,il
bilancio preventivo sarà depositato entro il trenta novembre
di ogni anno.
Il bilancio
consuntivo e preventivo saranno a disposizione degli
associati che ne potranno avere copia.
ARTICOLO 8
Sono organi
dell’associazione: a) l’Assemblea , b) il Consiglio
Direttivo , c) il Presidente
d) il Collegio
dei Revisori dei Conti , e) il Collegio dei Probi Viri.
ARTICOLO 9
L’Assemblea è il
massimo organo deliberativo dell’associazione.
L’assemblea può
essere ordinaria o straordinaria.
E’ di competenza
dell’assemblea ordinaria :
-
stabilire le
linee di strategia politica,di programma e di indirizzo
dell'A.M.P.I. – Impresa Italia;
-
approvare il
bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal
Consiglio Direttivo;
-
stabilire su
proposta del Consiglio Direttivo l’importo della quota
associativa;
-
deliberare
su ogni altro punto all’ordine del giorno;
-
eleggere
ogni 5 (cinque) anni in apposite sedute il Presidente
,il Consiglio Direttivo,il Collegio dei Revisori dei
Conti,il Collegio dei Probiviri;
-
deliberare
sulle modifiche dello statuto;
-
deliberare
sullo scioglimento dell’associazione e sulla nomina dei
liquidatori;
L’assemblea è
convocata dal Presidente con avviso esposto presso le sedi
sociali almeno una volta l’anno con preavviso di trenta
giorni.
L’assemblea è
presieduta dal Presidente e in mancanza dal consigliere più
anziano ;il Presidente nomina fra i soci il segretario
dell’assemblea.
Hanno diritto al
voto tutti gli associati in regola col versamento della
quota associativa ed iscritti al Libro dei soci presso la
sede Nazionale da almeno quattro mesi.
Ogni socio può
detenere al massimo una delega che va consegnata al
Presidente prima dell’inizio dell’assemblea.
Le votazioni si
effettuano a voto palese.
L’assemblea è
valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto
al voto in prima convocazione; in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.
L’assemblea può
essere convocata in seduta straordinaria con le stesse
modalità dell’assemblea
ordinaria tutte
le volte che ne faccia richiesta almeno un quinto degli
associati, tutte le volte che il consiglio direttivo le
reputi necessario,tutte le volte che il Collegio dei
Revisori o dei Probi Viri ne facciano richiesta. L’assemblea
straordinaria è valida se sono rispettate le regole
dell’assemblea ordinaria.
ARTICOLO 10
Il Consiglio
Direttivo è composto da tre o cinque o sette membri compreso
il presidente scelti tra gli associati . E’ di competenza
del Consiglio Direttivo deliberare in merito
all’organizzazione dei servizi ritenuti utili per il
conseguimento dei fini statutari anche mediante la
costituzione di appositi enti e società su proposta del
presidente e in attuazione delle decisioni dell’assemblea.
Il Consiglio è
validamente costituito quando vi partecipi la maggioranza
dei suoi componenti.
Le deliberazioni
sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di
parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio
Direttivo è convocato mensilmente dal presidente.
ARTICOLO 11
Il Presidente
rappresenta la sintesi dell’associazione,ne esprime e
garantisce le caratteristiche peculiari ed ha la
responsabilità dell’attuazione delle scelte politiche.
Il Presidente
presiede gli organi ed è il rappresentante legale
dell’associazione;egli è investito di tutti i più ampi
poteri,potrà conferire idonee procure ad altri dallo stesso
all’uopo designati.
In caso di
assenza o di impedimento il consigliere più anziano può
sostituirlo solo se espressamente delegato con idonea
procura. Il Presidente stabilisce gli ordini del giorno
delle Assemblee e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può
deliberare specifici rapporti di adesione con altre
organizzazioni nell’ambito di una propria autonomia
giuridica ed organizzativa.
ARTICOLO 12
Il Collegio dei
Revisori dei conti in numero di tre persone è presieduto da
un iscritto all’Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.
Il Collegio
ha l’obbligo di vigilare sulla corretta gestione
amministrativa e contabile dell’associazione. Il presidente
del collegio dei revisori dei conti riferisce in assemblea
dell’andamento della gestione economica finanziaria
dell’associazione.
ARTICOLO 13
Il Collegio dei
Probi Viri in numero di tre persone è presieduto da un
giurista .
Il Collegio dei
Probi Viri approva il proprio regolamento interno nella sua
prima seduta e ha il compito di decidere su istanza di ogni
interessato, in punto della sola legittimità in ordine al
rispetto
delle norme
statutarie e regolamentari da parte degli organi dell'
A.M.P.I. – Impresa Italia
ARTICOLO 14
L’associato o il
dirigente che violi i propri doveri verso l’associazione o
non osservi gli obblighi derivanti dal presente statuto
incorre nelle seguenti sanzioni:
a)biasimo
scritto;
b)destituzione
dalla carica;
c) sospensione
da uno a sei mesi dall’esercizio delle facoltà di associato
o dirigente;
d) espulsione
dall’associazione;
Compete al
Consiglio Direttivo assumere le decisioni di cui
sopra;contro tali decisioni è possibile
presentare
ricorso entro 30 giorni al Collegio dei Probi Viri il quale
esamina tutti i casi disciplinari.
ARTICOLO 15
La associazione
è articolata sul territorio della provincia di Messina L'A.M.P.I.
– Impresa Italia è amministrativamente, finanziariamente e
contabilmente autonoma, adotta un proprio statuto che
recepisce lo statuto nazionale. Potrà tuttavia aprire altre
sedi in Italia ed all’estero per il raggiungimento dei
propri scopi sociali e per assistere i soci e le imprese
aderenti .
ARTICOLO 16
Tutte le cariche
previste e scaturenti dal presente statuto sono elettive e
non danno diritto ad alcun compenso,salvo il rimborso delle
spese sostenute, autorizzate e regolarmente documentate.
ARTICOLO 17
Alla
registrazione del presente atto ed in prima attuazione si
stabiliscono le sottoelencate norme
in deroga al
presente statuto che cesseranno all’effettuarsi della prima
assemblea quinquennale:
-
sino alla
prima assemblea quinquennale la presidenza potrà
apportare le richieste modifiche
al presente
statuto sottoponendole alla ratifica del Consiglio
Direttivo.
-
in prima
attuazione e fino alla prima assemblea quinquennale le
nomine del presente statuto sono effettuate dai
comparenti.
ARTICOLO 18
Per quanto non
previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme
del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in
materia. |